La Società (ed il suo legale rappresentante) si è costituita in giudizio con il patrocinio dell’Avvocato Alfredo Gualtieri (del Foro di Catanzaro) e dei legali romani Alfredo Irti, Evaristo Fabrizio e Filippo Lattanzi.
In pieno accoglimento delle tesi difensive, il Collegio Calabrese ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione per violazione dell’art. 67 c.g.c., “in ragione dell’emissione di un secondo invito a dedurre non scaturente da elementi nuovi ma dalla tardiva integrazione del materiale istruttorio da parte della Procura regionale, ancorché noto alla stessa già al momento dell’emissione del primo invito a dedurre”.
La Sezione giurisdizionale ha rilevato, sempre in accoglimento delle tesi difensive esposte, che “la prosecuzione dell’indagine contabile dopo la emissione dell’invito a dedurre è consentita solo ed esclusivamente nel caso in cui siano emersi elementi di novità in ragione delle deduzioni difensive o di situazioni obiettivamente nuove di cui la Procura contabile sia nel frattempo venuta a conoscenza da altre fonti”.
Pertanto, l’ulteriore attività istruttoria posta in essere dal P.M. Contabile al di fuori dei casi espressamente previsti dal codice ha reso inammissibile il successivo atto di citazione.
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