AGI - La Corte d'Appello civile di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dell'ex Ilva, respingendo la richiesta di sospensiva presentata da Acciaierie d'Italia.
Due giorni fa i giudici si erano riservati di decidere sulla richiesta di sospensione dell'esecutività del decreto che aveva disposto lo spegnimento dell'area a caldo, al termine di un'udienza durata un paio d'ore. L'istanza era stata proposta da Acciaierie d'Italia e Ilva in Amministrazione Straordinaria.
A luglio la Corte d'Appello aveva concesso 90 giorni di tempo per fermare l'area a caldo degli impianti. Lo stop rimarrà in vigore fino a quando non sarà "rimosso integralmente l'amianto ancora presente" all'interno della struttura e non verranno "adottate le misure necessarie per ricondurre l'emissione di polveri sottili entro i limiti di sicurezza".
Il nodo dell'amianto rimasto negli impianti
"È rimessa all'autonomia di gestori e proprietaria degli impianti l'iniziativa di ripresa dell'attività quando essi avranno rimosso integralmente l'amianto ancora presente negli impianti e adottato le misure necessarie per ricondurre l'emissione delle polveri sottili entro limiti di sicurezza con riferimento allo scenario produttivo autorizzato di sei milioni di tonnellate all'anno". Lo scrivono i giudici della Corte d'Appello di Milano che hanno confermato il blocco dell'area a caldo.
"L'Aia 2025 nulla ha prescritto circa la rimozione dell'amianto, così indefinitamente prorogando la prescrizione del Dpcm 2017 (già oggetto di proroga con il Dm 278/2023), tanto che la rimozione è prevista a fine vita degli impianti. Deve certamente darsi atto che sono stati già smaltiti 6.780 kg di amianto presente negli stabilimenti, come prescritto dal ricordato Dpcm. Risulta tuttavia che rimane ancora inglobata negli impianti (precisamente nei cowper) la quantità di oltre 2.000 kg".
"Osserva la Corte – si legge nel provvedimento odierno – che la prescrizione di rimozione totale dell'amianto contenuta nel Dpcm 2017 (avente valenza di AIA) presuppone necessariamente che la PA abbia valutato l'amianto come sostanza pericolosa per la salute e che ricorresse la necessità di rimozione totale, evidentemente reputata come l'unica prescrizione adeguata a scongiurare la dispersione di polveri e fibre, ossia come l'unica misura idonea a rispettare il principio di precauzione".
"Le diverse disposizioni del Dm 238/2023 e l'omessa previsione di termini per la rimozione dell'amianto paiono incongrue e non puntualmente motivate", dicono i giudici, per i quali "il rapporto ISS, su cui detto Dm poggia, si limita a registrare le dichiarazioni del gestore sull'assenza di rischio, che in atti non risultano supportate da documentazione delle rilevazioni compiute. Non va sottaciuto che gli impianti Ilva e il sistema produttivo sono rimasti immutati da decenni, e ciò concorre a confermare la permanenza del rischio nell'attualità, in ragione del progressivo ammaloramento dello stabilimento. L'omessa prescrizione sulla rimozione dell'amianto nell'Aia 2025 si pone in aperto contrasto con le statuizioni della sentenza CGUE".
La legittimazione dei cittadini e la "classe" di Taranto
"La Corte ritiene che il solo fatto che i cittadini affermino di essere residenti in quartieri di Taranto, e in comuni limitrofi agli impianti Ilva, permetta di affermare la loro legittimazione processuale, essendo da questi rappresentato che dallo stabilimento derivano emissioni nocive che invadono l'area in cui sono ubicate le abitazioni che occupano".
Per la Corte, i cittadini che hanno promosso l'azione contro l'ex Ilva "hanno dunque rappresentato d'essere portatori di diritti omogenei comuni ai residenti nelle aree considerate, in un territorio qualificato come Sin (sito di interesse nazionale). Detta caratteristica personale li rende idonei a farsi portatori degli interessi di una moltitudine di individui pregiudicati dalla medesima condotta, e la cui iniziativa processuale è in grado di incidere sulla posizione di tutti gli appartenenti a una moltitudine che va individuata in una 'classe'".
La tutela della salute prevale sull'attività d'impresa
Nel "bilanciamento dei contrapposti interessi, ad avviso della Corte le considerazioni svolte dalle ricorrenti non consentono in alcun modo di far ritenere meritevole di accoglimento l'istanza di sospensiva".
"Il percorso argomentativo seguito dalle ricorrenti si basa su una riproposizione della tesi della bontà delle misure già in essere, quali il fatto che il gestore abbia eseguito le prescrizioni dell'Aia 2025 e che le emissioni nocive siano entro i limiti di legge". Motivazioni che "sono già state ritenute infondate o irrilevanti nel decreto".
"Il bilanciamento tra i contrapposti interessi non può che far propendere a favore delle ragioni di tutela della salute per le quali è stata disposta la sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo. Specie a seguito della recente modifica dell'articolo 41 comma 2 della Costituzione (secondo cui l'iniziativa economica privata non può svolgersi 'in modo da recare danno alla salute o all'ambiente'), nel conflitto fra il diritto all'esercizio dell'attività di impresa e quello dei cittadini alla salute, la priorità va alla tutela della vita".
Anche a fronte "del grave danno economico da compromissione degli impianti, si pone l'esigenza di apprestare tutela al diritto alla vita e alla salute, ossia a valori di prioritario rilievo costituzionale". L'assunto dell'irreparabilità degli impianti è stato smentito dai cittadini residenti, i quali hanno ricordato che "gli Afo in funzione hanno ben 60 anni e vengono rattoppati alla meno peggio", oltre che dall'Ispra, che segnala come gli Afo 1, 2 e 4 siano stati più volte fermati e poi regolarmente riavviati.
La Procura Generale ha inoltre evidenziato che le ricorrenti non hanno fornito alcuna "quantificazione dei costi comparativi di un eventuale adeguamento degli impianti rispetto al rifacimento integrale", limitandosi ad affermare la gravità dello spegnimento senza dimostrare che l'adeguamento europeo sia economicamente insostenibile.
Risorse pubbliche, occupazione e decarbonizzazione
"Non pare che lo spegnimento degli impianti possa determinare la 'dispersione' delle 'ingentissime risorse pubbliche investite nel corso degli anni' sullo stabilimento Ilva di Taranto, posto che trattasi di risorse che sono già state ripetutamente investite per garantire, di volta in volta, il mantenimento in funzione degli impianti".
Per i giudici, essendo "pacifico che l'impianto richiede investimenti ingentissimi, è anche evidente che anche in futuro 'occorreranno investimenti ingenti per il polo siderurgico che sono connessi all'impianto in sé', e che tutti gli eventuali acquirenti anche internazionali ne sono già pienamente consapevoli. Quanto all'assunto secondo cui lo spegnimento porrebbe nel nulla il percorso avviato verso la decarbonizzazione, trattasi di un'allegazione che, priva dei necessari chiarimenti, non pare, allo stato, di agevole comprensione".
Sui livelli occupazionali dell'indotto e dello stabilimento, i giudici ricordano infine che la domanda di inibitoria è stata introdotta dai cittadini nel lontano 2021: "La sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo ordinata con il decreto non pare possa essere considerata come un evento improvviso ma, piuttosto, come un evento prevedibile su cui non può non essersi misurata, nel corso degli anni, la responsabilità imprenditoriale dei soggetti coinvolti".
Meloni: "Decisioni non dipendono da noi. Tavolo immediato"
Lavoriamo con il materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi. Però sicuramente continuiamo a fare del nostro meglio, c'era un tavolo già aperto che verrà riconvocato, presumo, immediatamente per andare avanti a capire. È uno dei file sui quali stiamo spendendo il maggior numero di ore". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Vercelli, commentando la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha confermato il blocco dell'area a caldo dell'ex Ilva.