Municipia riduce il debito, il Tribunale lo congela: il Cosenza calcio non deve pagare

Scritto il 10/02/2026
da Redazione

In data 3.12.2025, Municipia Spa ha notificato alla società Cosenza Calcio srl
un’ingiunzione di pagamento per la somma di euro 578.092,10 (che è stata preceduta dalla notizia pubblicata in data 28.11.2025, con l’articolo dal titolo “Cosenza, il Comune batte cassa con Guarascio: il club dovrà pagare 578mila euro”), sostenendo di mettere in esecuzione alcune pronunce emesse dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, sfavorevoli – secondo la ricostruzione del Comune di Cosenza e di Municipia Spa – al Cosenza Calcio.
A seguito della ricezione dell’atto, il Cosenza Calcio – difeso dallo studio legale tributario
associato “Falcone e Kostner” – ha proposto, in data 18.12.2025, ricorso, nel quale è stato
sottolineato, per quanto riguarda i profili di merito, come l’ingiunzione di pagamento non
tenesse conto del contenuto di ben cinque pronunce, passate in giudicato, emesse da varie
sezioni delle Corte tributaria di Cosenza, in cui i Giudici, in parziale accoglimento dei
ricorsi del Club sportivo, avevano annullato, quasi totalmente, gli avvisi di accertamento
notificati, per l’imposta sulla pubblicità dal 2013 al 2018, nei confronti del Cosenza Calcio,
disponendo l’applicazione dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 che prevede la
riduzione ad 1/10 delle tariffe applicabili.
In data 8.02.2026, Municipia Spa, prendendo atto della difesa del Cosenza Calcio, ha
depositato in giudizio un provvedimento di discarico per la somma di euro 355.276,60,
così riducendo la pretesa da euro 578.092,10 ad euro 223.164,50.
In data 9.02.2026, si è tenuta l’udienza cautelare – cui non hanno partecipato né il Comune
di Cosenza, né Municipia Spa – nel corso della quale gli Avvocati Falcone e Kostner, pur
prendendo atto della significativa riduzione della pretesa, hanno insistito sui propri motivi
di ricorso, giacché anche la somma residua di euro 223.164,50, di cui non sono stati indicati
i criteri di determinazione, non appare in linea con quanto statuito dalla Corte tributaria di
primo grado di Cosenza nelle pronunce passate in giudicato, ed hanno, altresì, insistito
con la richiesta di sospensione dell’esecutività dell’atto che è stata disposta con
provvedimento dei giudici tributari, depositato in data odierna. Il Cosenza Calcio, dunque, non è certamente debitore della somma di euro 578.092,10 – che è stata ridotta, in via di autotutela, da Municipia Spa ad euro 223.164,50 – e non deve comunque, al momento, pagare alcunché alla luce del provvedimento di sospensione dell’esecutività dell’atto che ha congelato la pretesa sostenuta dall’Ente comunale, sino alla data della discussione finale (dell’8.06.2026), in cui si discuteranno anche tutti gli altri profili di illegittimità dell’ingiunzione di pagamento emessa.

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