Mingrone e Forciniti avevano partecipato alla procedura per l’assegnazione dell’incarico direttivo. Ma il plenum si determinò a favore di Mingrone con 18 voti e bocciò la proposta di Forciniti attribuendogli 9 preferenze. Da qui la decisione di Forciniti, fino a quel momento presidente facente funzioni del Tribunale di Crotone, di rivolgersi ai giudici amministrativi per riscrivere l’esito della valutazione. Su tutti, Forciniti contestava il fatto che Mingrone non sarebbe stata legittimata a partecipare alla procedura per l’assegnazione della presidenza del Palazzo di giustizia dal momento che svolse già lo stesso incarico dal 30 settembre 2008 al 17 settembre 2015. Un arco di tempo tale che – per il ricorrente – avrebbe dovuto escluderla dal riaffidamento delle medesime funzioni. Invece, Mingrone ha ribattuto che il divieto sarebbe scattato solo alla scadenza dell’ottavo anno d’incarico e non prima, come nel suo caso, poiché era stata presidente per 6 anni, 11 mesi e 23 giorni. Una tesi, questa, accolta dal Tar del Lazio.
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